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Legge 24/11/2006 n. 28673. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, nel secondo periodo della nota (1) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano» sono aggiunte le seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale,». 74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto- legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996 n. 662. 75. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 74 e del decreto di cui al comma 76. 76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e delle disposizioni di cui al comma 75, le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 74 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi già disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 77, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 75; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le intensità massime degli aiuti concedibili. 77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti risorse già poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalità di cui al comma 76. 78. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, in conseguenza della deroga di cui al comma 74, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti. 79. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali già avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunità europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000 n. 320, deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunità europea. 80. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «l'Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento del tesoro»; b) al secondo periodo, le parole: «l'Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento del tesoro»; c) l'ultimo periodo é sostituito dal seguente: «L'anticipazione é regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti». 81. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.a.» sono inserite le seguenti: «o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate»; b) il terzo periodo é soppresso. 82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costitui- sce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica é perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 83. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare: a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari; b) la destinazione della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali; c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente; d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente; e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari; f) la individuazione del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo; g) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale; h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento; i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio. 84. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentiti il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), le associazioni rappresentative delle società concessionarie, nonché le associazioni di consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel termine di quindici giorni, sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere é reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. 85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992 n. 498, il comma 5 é sostituito dai seguenti: «5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi: a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136, in quanto applicabile; b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture; c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni; d) sottoporre all'approvazione di ANAS S.p.a. gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei contratti nei confronti delle società, comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità; e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003; |
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